Norme sul rilascio dei certificati
21/12/2011
A seguito della entrata in vigore della legge 12.11.2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità) dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare certificati soltanto ad uso privato.
Il rilascio dei certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, ecc.) per uso privato è soggetto in ogni caso al pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa all. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria.
Si ricorda che il cittadino può sempre presentare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private quali banche, assicurazioni, notai, poste italiane, assicurazioni, agenzie d’affari ecc. (art. 2, D.P.R. 445/2000), sempre che le medesime intendano avvalersene e non pretendano la certificazione comunale.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma è gratuita (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria l’autenticazione della firma.